mercoledì 31 agosto 2011

MOG 231

Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali
pubblicato il: 31 agosto 2011 alle ore 12:33
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/certificazione-antincendio-decreto-iscrizione-elenchi-ministeriali/

ROMA - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 agosto 2011 il
*Decreto 5 agosto 2011* contente nuove indicazioni riguardanti
*"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno* di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il testo di legge arriva a definire prassi e obblighi burocratici per
i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio del *certificato
di prevenzione incendi* riguardante locali, attività, depositi,
impianti e industrie pericolose. La certificazione in questione è di
norma appannaggio dei Vigili del Fuoco, rientra nelle prerogative del
corpo previste dall'articolo 16  "Decreto Legislativo 8 marzo
2006, n. 139 - Corpo nazionale dei vigili del fuoco", lo stesso
decreto citato e richiamato nell'oggetto del provvedimento di legge
di cui stiamo parlando.

L'articolo 16 della legge riguardante i VV.F., nel suo comma 4
prevede per essi, la possibilità di *acquisire certificazioni
antincendio e dichiarazioni di conformità da soggetti terzi*,
*professionisti abilitati alla redazione dei documenti richiesti* e
quindi alla preventiva verifica delle condizioni necessarie affinché
tale documentazione sia fondata, corretta e sicura. Tali
professionisti per essere abilitati a tale mansione devono essere
*inscritti in appositi elenchi ministeriali*, e devono per ottenere
l'iscrizione, *dimostrare ai proprio ordini professionali e quindi
al Ministero* stesso di possedere tutti i *requisiti e la formazione
necessaria*. Requisiti inderogabili e definitivi.

Questo il testo del comma 4 dell'artico 16 del Decreto 8 marzo 2006
n.139. "Art. 16. *Certificato di prevenzione incendi* – Ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando
provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente
accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle
attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la
conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi,
rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi
del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e
l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".

Fatti salvi i professionisti già inscritti negli elenchi
ministeriali, il Decreto stabilisce quindi requisiti e modalità di
iscrizione per i nuovi candidati.

"Ministero dell'Interno, Decreto 5 agosto 2011 - *Art. 3 Requisiti per
l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno*.

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i *professionisti iscritti negli albi professionali*, di
seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari
laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al
comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del *corso base di
specializzazione di prevenzione incendi*, di cui al successivo art.
4''.

Il *corso di formazione* deve comprendere un ammontare di ore che non
può essere inferiore alle centoventi, le lezioni vengono sostenute
dagli Ordini e dai Collegi professionali di ognuna delle professioni
ammesse alla possibilità di certificazione antincendio, con la
supervisione e attestazione finale rilasciata dal Ministero
dell'interno - "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile". Sono esentati dall'obbligo di
frequenza ai corsi i "professionisti appartenuti, per almeno un
anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio", i "dottori
agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri
laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali
laureati" che provino di aver seguito un corso e conseguito una
formazione equivalente durante la laurea.

Una volta superato il corso i candidati dovranno *presentare richiesta
di ammissione agli elenchi ancora ai rispettivi Ordini e Collegi
professionali*. Questi valideranno la proposta entro sessanta giorni
dal deposito e con esito positivo provvederanno tramite una codifica e
una catalogazione apposita a comunicare la possibile iscrizione al
Ministero del lavoro.

Gli inscritti per mantenere la propria posizione dovranno seguire
*corsi di aggiornamento* e seminari.

*Per approfondire:* Ministero dell'Interno, Decreto 5 agosto 2011 -
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

vedi l'originale (Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali) su: http://www.mog231.it/certificazione-antincendio-decreto-iscrizione-elenchi-ministeriali/

MOG 231

Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali
pubblicato il: 31 agosto 2011 alle ore 12:33
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/certificazione-antincendio-decreto-iscrizione-elenchi-ministeriali-2/

ROMA - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 agosto 2011 il
*Decreto 5 agosto 2011* contente nuove indicazioni riguardanti
*"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno* di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il testo di legge arriva a definire prassi e obblighi burocratici per
i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio del *certificato
di prevenzione incendi* riguardante locali, attività, depositi,
impianti e industrie pericolose. La certificazione in questione è di
norma appannaggio dei Vigili del Fuoco, rientra nelle prerogative del
corpo previste dall'articolo 16  "Decreto Legislativo 8 marzo
2006, n. 139 - Corpo nazionale dei vigili del fuoco", lo stesso
decreto citato e richiamato nell'oggetto del provvedimento di legge
di cui stiamo parlando.

L'articolo 16 della legge riguardante i VV.F., nel suo comma 4
prevede per essi, la possibilità di *acquisire certificazioni
antincendio e dichiarazioni di conformità da soggetti terzi*,
*professionisti abilitati alla redazione dei documenti richiesti* e
quindi alla preventiva verifica delle condizioni necessarie affinché
tale documentazione sia fondata, corretta e sicura. Tali
professionisti per essere abilitati a tale mansione devono essere
*inscritti in appositi elenchi ministeriali*, e devono per ottenere
l'iscrizione, *dimostrare ai proprio ordini professionali e quindi
al Ministero* stesso di possedere tutti i *requisiti e la formazione
necessaria*. Requisiti inderogabili e definitivi.

Questo il testo del comma 4 dell'artico 16 del Decreto 8 marzo 2006
n.139. "Art. 16. *Certificato di prevenzione incendi* – Ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando
provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente
accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle
attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la
conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi,
rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi
del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e
l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".

Fatti salvi i professionisti già inscritti negli elenchi
ministeriali, il Decreto stabilisce quindi requisiti e modalità di
iscrizione per i nuovi candidati.

"Ministero dell'Interno, Decreto 5 agosto 2011 - *Art. 3 Requisiti per
l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno*.

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i *professionisti iscritti negli albi professionali*, di
seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari
laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al
comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del *corso base di
specializzazione di prevenzione incendi*, di cui al successivo art.
4''.

Il *corso di formazione* deve comprendere un ammontare di ore che non
può essere inferiore alle centoventi, le lezioni vengono sostenute
dagli Ordini e dai Collegi professionali di ognuna delle professioni
ammesse alla possibilità di certificazione antincendio, con la
supervisione e attestazione finale rilasciata dal Ministero
dell'interno - "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile". Sono esentati dall'obbligo di
frequenza ai corsi i "professionisti appartenuti, per almeno un
anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio", i "dottori
agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri
laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali
laureati" che provino di aver seguito un corso e conseguito una
formazione equivalente durante la laurea.

Una volta superato il corso i candidati dovranno *presentare richiesta
di ammissione agli elenchi ancora ai rispettivi Ordini e Collegi
professionali*. Questi valideranno la proposta entro sessanta giorni
dal deposito e con esito positivo provvederanno tramite una codifica e
una catalogazione apposita a comunicare la possibile iscrizione al
Ministero del lavoro.

Gli inscritti per mantenere la propria posizione dovranno seguire
*corsi di aggiornamento* e seminari.

*Per approfondire:* Ministero dell'Interno, Decreto 5 agosto 2011 -
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

vedi l'originale (Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali) su: http://www.mog231.it/certificazione-antincendio-decreto-iscrizione-elenchi-ministeriali-2/

MOG 231

DMS in dieci anni, aumento del 30%
pubblicato il: 31 agosto 2011 alle ore 11:07
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/dms-in-dieci-anni-aumento-del-30/

Le statistiche INAIL sulle *malattie professionali* riferite
all'anno 2009 riportano, rispettivamente al 2°, 3° e 4° posto
(dopo la sordità da rumore, che è al primo posto con  1895 casi
riconosciuti, pari al 38,90 del totale), le malattie del rachide (796
casi, pari al 16.34%), altre malattie muscolo scheletriche
(672,13.80%),  e la sindrome tunnel carpale (373, 7.66%).

Come si vede, complessivamente, i *disturbi muscolo scheletrici
(DMS)*, rappresentano una grossa fetta delle malattie professionali
più frequenti (quasi il 38 %, contro il 9% registrato nel 2000).

Le malattie muscolo-scheletriche sono state *introdotte nelle tabelle
INAIL del 2008* e sono i disturbi causati "da *sollecitazioni
biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue
dell'arto superiore*, del ginocchio e della colonna vertebrale". Per
tali patologie, si legge nelle tabelle,  "è previsto che la
presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate
avvenga *in maniera non occasionale e/o prolungata*".

Al riguardo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando
costituisca una *componente abituale e sistematica dell'attività
professionale* dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni
che lo stesso è tenuto a prestare".

Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari
richiedono che l'assicurato sia stato *addetto alla lavorazione in
maniera prolungata* ossia "in modo duraturo, per un periodo di tempo
sufficientemente idoneo a causare la patologia".

Le principali direttive europee rilevanti per la prevenzione dei
disturbi muscolo scheletrici sono qui sotto elencate:

* La *direttiva 89/391*, che fornisce un quadro generale per
l'*identificazione e la prevenzione dei rischi*;

* la *direttiva 89/654*, che prevede le *prescrizioni minime in
materia di salute e sicurezza per i luoghi di lavoro*, fra cui
condizioni ergonomiche, illuminazione, temperatura e disposizione
delle postazioni di lavoro;

* la *direttiva 89/655*, che riguarda l'*adeguatezza delle
attrezzature di lavoro*;

* la direttiva 89/656, che riguarda l'*adeguatezza delle
attrezzature di protezione individuale* durante il lavoro;

* la direttiva 90/269, che riguarda l'*identificazione e la
prevenzione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei
carichi*;

* la direttiva 90/270, relativa alle prescrizioni minime in materia
di *sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su
attrezzature munite di videoterminali*;

* la direttiva 93/104, che riguarda l'*organizzazione
dell'orario di lavoro*;

* la direttiva 98/37, che riguarda le *macchine*;

* la direttiva 2002/44 sulle prescrizioni minime di *sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici* (vibrazioni).

vedi l'originale (DMS in dieci anni, aumento del 30%) su: http://www.mog231.it/dms-in-dieci-anni-aumento-del-30/

martedì 30 agosto 2011

MOG 231

Amianto, i capi di accusa a Torino nell'inchiesta sui mariani deceduti
pubblicato il: 30 agosto 2011 alle ore 12:45
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/amianto-i-capi-di-accusa-a-torino-nell%e2%80%99inchiesta-sui-mariani-deceduti/

TORINO - Chiuse le indagini e formulate le accuse nel processo
riguardante la morte di *223 marinai* causata da *mesotelioma
associabile all'esposizione all'amianto*. Mentre si attende la
riapertura del maxi processo Eternit, prevista per la fine di
settembre e per il quale lo scorso luglio sono stati formulati i capi
di accusa e registrate le richieste delle parti civili, sono ancora
l'amianto e l'accertamento delle morti da esso causate
nell'attività del sostituto procuratore *Raffaele Guariniello* e
dalla *Procura di Torino*.

La causa in questione e per la quale si è recentemente conclusa
un'inchiesta durata due anni riguarda il decesso di 223 marinai,
professionisti e di leva, causato da mesotelioma pleurico o
peritoneale ricondotto e connesso dalla Procura alla *presenza di
amianto sulle navi della Marina militar*e, a bordo delle quali gli
uomini avevano prestato servizio.

L'inchiesta coordinata da Guariniello si è conclusa con
l'iscrizione nel registro degli indagati di una dozzina di capi di
Stato Maggiore e vertici della Marina che hanno prestato servizio fino
agli anni  '90. Per gli indagati il capo di accusa, le ipotesi di
reato sono *disastro colposo e omissione dolosa di cautele
antinfortunistiche*. Capi di accusa che parafrasando imputerebbero
agli indagati la responsabilità di non aver operato al fine di
proteggere i marinai dall'esposizione.

Gli investigatori della procura hanno raccolto e analizzato i dati
riguardanti le morti sospette, ricostruendo le storie lavorative e
sanitarie precedenti ognuna di esse, l'impiego dei marinai sulle
diverse navi, la presenza di amianto sulle imbarcazioni e le azioni di
bonifica effettuate. Si attende ora l'inizio del dibattimento.

In chiusura, ancora per quanto riguarda l'amianto e la Procura di
Torino, lo stesso sostituto procuratore Guariniello ha disposto la
scorsa settimana la *chiusura di un cantiere* in cui due operai sono
stati trovati a contatto con il materiale senza le dovute precauzioni.
Il titolare del cantiere, G.M., conosciuto nel torinese come il "re
degli alloggi" è stato inserito nel registro negli indagati in stato
di libertà e verrà chiamato a rispondere all'accusa di omissione
di cautele antinfortunistiche.

*Per gli articoli rigurdanti il processo Eternit:* Eternit parti
civili, 60 mln da cittadini Cavagnolo e Casale Monferrato

vedi l'originale (Amianto, i capi di accusa a Torino nell'inchiesta sui mariani deceduti) su: http://www.mog231.it/amianto-i-capi-di-accusa-a-torino-nell%e2%80%99inchiesta-sui-mariani-deceduti/

MOG 231

Lavori in quota, linee guida scale portatili dalla Regione Lombardia
pubblicato il: 30 agosto 2011 alle ore 11:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/lavori-in-quota-linee-guida-scale-portatili-dalla-regione-lombardia/

MILANO – Pubblicate dalla *Regione Lombardia*, in particolare dal
"Laboratorio regionale di approfondimento costruzioni – Gruppo di
lavoro lavori in quota" delle *"Linee guida per l'utilizzo di
scale portatili nei cantieri temporanei e mobili"*. Il documento è
stato diramato dall'Amministrazione lombarda con "Decreto regionale
n° 7738'' del 17 agosto 2011 ed è stato realizzato al fine di porre
l'attenzione sull'uso di uno strumento come la scala, a volte
pensato con "leggerezza", ritenuto agile, temporaneo, veloce e non
invece oggetto anch'esso di corrette modalità di *utilizzo in
sicurezza* e soggetto al contempo delle indicazioni provenienti in
primis dal *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro* riguardanti la
*sicurezza nei cantieri temporanei e mobili* e la *prevenzione nei
lavori in quota*. Linee guida quindi, che il gruppo di lavoro ha
voluto redigere per "predisporre *indicazioni operative di facile
applicazione in cantiere* da parte delle persone che vi operano, per
fare sì che le scale portatili siano finalmente considerate non già
strumenti di libero utilizzo a fronte di qualsivoglia bisogno, ma
bensì a*ttrezzature di utilizzo specifico per l'accesso a luoghi
elevati* e per posizionamenti in relazione a lavori di piccola entità
e breve durata".

Le linee guida non sono ovviamente un riferimento tecnico giuridico,
ma si presentano invece come un immediato e operativo documento che
invita a farsi consultare e a farsi riferimento, per la pratica
quotidiana e per la conoscenza rapida ed essenziale di quanto previsto
dal D.lgs 81/08 e dal relativo *Allegato XX "Costruzione e impiego di
scale portatili"*, dalla norma UNI EN 131 Parte 1° e 2° e dal
documento ISPESL del 2004 "Linee guida per per la scelta, l'uso e
la manutenzione delle scale portatili".

Cuore del testo, delle *schede di attività* e delle *chek list*
propedeutiche, da consultare e tenere presenti per l'impiego di una
scala in occasione di:

* Posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature
con successiva messa in opera di solai prefabbricati e non, ossia
il cosiddetto "banchinaggio";

* realizzazione dei pilastri in C.A.;

* superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;

* movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri
e ferri da armatura;

* lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti;

* esecuzione e manutenzione di impianti:

* attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti.
(strip out);

* apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi
telonati;

* esecuzione di finiture ed intonaci;

* posa e disarmo dei casseri di armatura.

Il manuale è consultabile per il corretto utilizzo di:

* Scala semplice di appoggio;

* scala tecnica;

* scala a castello.

Presenta all'interno un completo elenco di riferimenti e di
indicazioni pratiche che riguardano la normativa ovviamente, le
pratiche e concrete misure di sicurezza da adottare nell'*utilizzo e
nella manutenzione dello strumento*, concetti inerenti la *valutazione
dei rischi e la sorveglianza*.

*Per approfondire:* Decreto scale 7738_2011 (PDF)

vedi l'originale (Lavori in quota, linee guida scale portatili dalla Regione Lombardia) su: http://www.mog231.it/lavori-in-quota-linee-guida-scale-portatili-dalla-regione-lombardia/

lunedì 29 agosto 2011

MOG 231

Rischio esposizione legionella, relazione e factsheet EU-OSHA
pubblicato il: 29 agosto 2011 alle ore 13:08
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/rischio-esposizione-legionella-relazione-e-factsheet-eu-osha/

BILBAO – Pubblicati da *EU-OSHA* due documenti riguardanti il
rischio *legionella*. Una *relazione* a titolo "Legionella and
Legionnaires' disease: a policy overview - Legionella e la malattia
dei legionari: una panoramica sulla politica" e un *factsheet*
"Esempi di politiche e buone prassi europee relative alla Legionella
e alla malattia del legionario", collegato alla campagna
"Manutenzione sicura" (Manutenzione sicura, sette nuovi partner
campagna EU-OSHA).

Due documenti nei quali l' "Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro" affronta rischi, politiche degli stati europei e
*buone pratiche per la prevenzione delle malattia* *dei legionari* e
dalla forma meno grave della stessa chiamata *febbre di Pontiac*.
Malattie che si contraggono inalando piccole gocce d'acqua
contaminate dal batterio "Legionella pneumophila" e correlati".

"Normalmente, la malattia dei legionari si contrae inalando piccole
gocce di acqua (aerosol) contaminate dalla legionella. Tuttavia, la
maggior parte delle persone esposte alla legionella non contrae la
malattia e non esistono documenti attestanti la trasmissione della
malattia da persona a persona. Alcuni individui, come le persone al di
sopra dei 45 anni, i fumatori, i grandi bevitori, le persone aff ette
da malattie croniche delle vie aeree o dei reni e i soggetti colpiti
da immunosoppressione sono maggiormente esposti al rischio di
contrarre la malattia dei legionari".

Una malattia alla quale sono espost*i viaggiatori*, lavoratori addetti
alla *manutenzione dei sistemi di condizionamento* e alla *fornitura
d'acqua*, lavoratori operanti in luoghi con macchine di
*atomizzazione*, *saldatori*, addetti all'*autolavaggio*,
*minatori*, operatori sanitari *addetti al trattamento delle acque di
scarico industriali*.  Una malattia che l'EU-OSHA ha premuto negli
anni passati affinchè venisse considerata e annoverata tra i *rischi
sul lavoro,* e inserita tra le patologie e le infezioni sulle quali
vigilare, approfondire e per le quali sia necessaria, come in ogni
altro caso del resto, una sorveglianza sanitaria.

I due testi, che l'Agenzia ha reso noti riportano dati e case
studies riguardanti la politica e il mondo del lavoro europeo. Esempi,
riferimenti normativi e prospettive di analisi inerenti la *riduzione
del rischio da esposizione negli ambienti di lavoro* che comprendano
l'utilizzo di:

* Sistemi idraulici che comprendono una torre di raff reddamento;

* sistemi idraulici che comprendono un condensatore di evaporazione;

* sistemi idraulici di acqua calda e fredda;

* piscine termali (note anche come vasche idromassaggio, tinozze

* scandinave e vasche termali);

* umidifi catori e sistemi di atomizzazione dell'acqua;

* linee idrauliche per poltrone per dentisti;

* vasche di aerazione in impianti di trattamento biologico e in

* impianti preposti al trattamento delle acque di scarico
industriali;

* macchine per la purifi cazione di acqua ad alta pressione;

* altri impianti e sistemi contenenti acqua che possono superare

* una temperatura di 20 °C ed emettere spray o aerosol.

E per i quali in prima istanza si consiglia di:

* Controllare l'emissione degli spruzzi di acqua;

* evitare temperature di acqua comprese tra i 20 e i 45 °C;
evitare il ristagno di acqua che possa favorire lo sviluppo di
biofilm;

* evitare l'utilizzo di materiali che ospitano batteri e altri
microrganismi o forniscono sostanze nutritive per lo sviluppo di
microbi;

* mantenere la pulizia del sistema e dell'acqua al suo interno;

* utilizzare DPI.

Per *approfondire* e leggere interamente i documenti: Esposizione alla
legionella sul luogo di lavoro: nuova relazione e factsheet.

vedi l'originale (Rischio esposizione legionella, relazione e factsheet EU-OSHA) su: http://www.mog231.it/rischio-esposizione-legionella-relazione-e-factsheet-eu-osha/

MOG 231

La condizione di apprendista dura al massimo tre anni
pubblicato il: 29 agosto 2011 alle ore 12:21
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/la-condizione-di-apprendista-dura-al-massimo-tre-anni/

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 luglio in via definitiva
la *riforma dell'apprendistato*.  I punti di forza della nuova
legislazione sono:

* Sulla materia di apprendistato interviene solo il *contratto
nazionale*;

* i contratti  possono prevedere la conferma di una *quota di
apprendisti* come condizione per poter procedere a nuove
assunzioni;

* la durata massima della condizione di apprendista cala da *6 a 3
anni*;

* è prevista una *durata minima*;

* per la *formazione* viene fissato un numero di ore adeguato;

* viene ripristinato in modo corretto il *repertorio delle
professioni e la certificazione pubblica*;

* a proposito di *salario*, d'ora in poi non si possono più sommare
fra loro forme di decremento.

L'accordo che ha portato al provvedimento governativo di riforma è
stato siglato da tutti i Sindacati confederali, dalla Confindustria e
dalla maggior parte delle associazioni delle imprese.

Trascrivo qui i principali *riferimenti normativi* in materia di
apprendistato:

* Legge del 19.01.1955 n. 25, modif. dalla Legge 02.04.1968 n. 424 "
disciplina dell'apprendistato";

* Legge del 24.06.1997 n. 196 ,"Norme in materia di promozione
dell'occupazione";

* Decreto del Min. Lavoro  08.04.1998 "Disciplina
dell'apprendistato - Disposizioni concernenti i contenuti
formativi delle attività di formazione degli apprendisti";

* Decreto del Min. Lavoro Prev. Soc. 07.10.1999 n. 359 (disposizioni
per l'attuazione dell'art. 16 della Legge n. 196/1997);

* Decreto del Min. Lavoro 28 febbraio 2000, n. 22 - Disposizioni
relative alle esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi
dell'articolo 16 della legge 196 del 1997 ;

* Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ,"Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30'';

* Legge 247 del 24 dicembre 2007 ("norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale").

vedi l'originale (La condizione di apprendista dura al massimo tre anni) su: http://www.mog231.it/la-condizione-di-apprendista-dura-al-massimo-tre-anni/

venerdì 26 agosto 2011

MOG 231

Accordo a Rovigo per il reinserimento degli invalidi da lavoro
pubblicato il: 26 agosto 2011 alle ore 07:09
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/accordo-a-rovigo-per-il-reinserimento-degli-invalidi-da-lavoro/

ROVIGO – Firmato dalla *Provincia di Rovigo* e da *INAIL* un
protocollo d'intesa per il *reinserimento di lavoratori vittime di
incidenti* e con una conseguente invalidità riconosciuta superiore al
30%. Le linee dell'accordo, che richiamano le indicazioni normative
riguardanti il collocamento mirato previste dalla "Legge n.68/1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili" prevedono azioni e
provvedimenti finalizzati a:

* *"Facilitare il reinserimento lavorativo* delle persone divenute
disabili a seguito di *infortunio sul lavoro o malattia
professionale*, anche attraverso percorsi di riqualificazione
professionale, accompagnati da un impegno all'assunzione da parte
del datore di lavoro;

* *incentivare l'eliminazione delle barriere architettoniche* nelle
piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro;

* coordinare l'utilizzo delle risorse rese disponibili per tali
interventi dall'INAIL e dalla Provincia attraverso il *Fondo
nazionale disabili e il Fondo regionale disabili*.

L'intesa delinea nel dettaglio forme di collaborazione tra INAIL e
la sua "Equipe multidisciplinare" e gli uffici preposti della
Commissione provinciale di Rovigo, che stanno procedendo e
procederanno all'individuazione delle aziende che potranno essere
coinvolte  nei programmi di reinserimento, nei colloqui e nelle
assunzioni.

I lavoratori potranno seguire una fase di accompagnamento e sostegno,
che li introduca nelle nuove prospettive e si spera riesca a supplire
nel tempo al disagio dovuto alle difficoltà fisiche e ai traumi
psicologici post trauma. Alla fine di queste mese, sono cinquanta i
lavoratori di età inferiore ai cinquanta anni reinseriti nel mondo
del lavoro della provincia di Rovigo tramite i programmi previsti dal
protocollo suddetto.

vedi l'originale (Accordo a Rovigo per il reinserimento degli invalidi da lavoro) su: http://www.mog231.it/accordo-a-rovigo-per-il-reinserimento-degli-invalidi-da-lavoro/

giovedì 25 agosto 2011

L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001


Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011  che estende la responsabilità amministrativa  degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis); “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art733-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all’Ente le sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (da38.700 a1.239.200 Euro).
Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dall’attività, ma solo nell’ipotesi in cui l’Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:
a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Per la violazione dell’articolo 727-bis è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).
Per la violazione dell’articolo 733-bis è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a 387.250 Euro).

L’inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto legislativo n. 231/2001, impone alle  Aziende un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di eventi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sull’immagine aziendale.

Rapporto INAIL 2010: infortuni in calo


Il 5 luglio 2011 l’INAIL ha presentato alla Camera  il Rapporto Annuale 2010, un rapporto con l’analisi dell’andamento infortunistico dell’anno 2010.

Il rapporto evidenzia che, per la prima volta dal dopoguerra, la soglia dei morti sul lavoro è scesa sotto i mille casi (980), in calo del 6,9 %  rispetto all’anno 2009.

Dopo il calo record di infortuni del 2009 (10%) dovuto principalmente agli effetti della crisi economica e del calo occupazionale, anche nel 2010 gli infortuni denunciati all’INAIL (775 mila) registrano una flessione, dell’1,9% rispetto al 2009.

E’ da osservare che i dati dell’INAIL non tengono ovviamente conto dei cosiddetti lavoratori in nero, che l’ISTAT ha stimato per il2009 inquasi 3 milioni.

Il calo degli infortuni si è concentrato nel comparto dell’agricoltura, che ha registrato una diminuzione del 4,8% degli incidenti e del 10% dei casi mortali e dell’industria (rispettivamente -4,7% e -10%). Il comparto dei servizi, invece, ha fatto registrare una sostanziale stabilità degli infortuni (+0,4%) e un calo del 3% degli incidenti mortali.

Particolarmente rilevante è il dato relativo al settore delle costruzioni, che fa registrare una diminuzione di circa 10mila infortuni (-12,4%). Una sensibile riduzione si registra anche nei settori dell’industria pesante come la metalmeccanica (-3,5%).

Nel 2010 gli incidenti in itinere sono diminuiti di 5mila unità, con un calo del 4,7%, mentre gli incidenti  mortali in itinere sono scesi del 10,9%.

Tra i lavoratori stranieri sono aumentati gli infortuni dello 0,8%, mentre i casi di morte  sono calati del 4%. Il 40% degli infortuni agli stranieri e il 50% dei casi mortali  sono registrati tra i lavoratori della Romania, Marocco e Albania.

Il maggior numero di denunce per infortunio sono registrate in Lombardia (133mila casi), Emilia Romagna (106mila) e Veneto (87mila casi).

Il Molise è la regione più "virtuosa" che registra un calo dell’8,9% degli infortuni, mentre in Lombardia si è registrato il calo più rilevante dei casi mortali (riduzione del 30%), seguita dal Lazio (-8,7%).

Le denunce di malattie professionali anche nel 2010 sono aumentate, con un incremento del 22% rispetto al 2009.
In particolare sono aumentati i casi di malattie dell'apparato muscolo-scheletrico, passate da diecimila casi del2006 a26mila del 2010, e legate principalmente a sovraccarico biomeccanico o a movimenti ripetuti.

L’aumento del numero di denunce di malattie professionali degli ultimi anni è legato sia ad una serie di iniziative promosse dall’INAIL, al fine di sensibilizzare i lavoratori e i datori di lavoro al ricorso alla tutela assicurativa, sia all’inserimento di diverse malattie professionali nelle nuove tabelle.

Il Ministro Maurizio Sacconi, commentando il bilancio emerso dai dati forniti dall’INAIL, ha esaltato l’importanza della cultura della sicurezza, che nel nostro Paese è in crescita, e ha sottolineato la necessità di porsi obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro.

MOG 231

Rapporto INAIL 2010: infortuni in calo
pubblicato il: 25 agosto 2011 alle ore 18:11
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/rapporto-inail-2010-infortuni-in-calo/

Il 5 luglio 2011 l'INAIL ha presentato alla Camera  il Rapporto
Annuale 2010, un rapporto con l'analisi dell'andamento
infortunistico dell'anno 2010.

Il rapporto evidenzia che, per la prima volta dal dopoguerra, la
soglia dei morti sul lavoro è scesa sotto i mille casi (980), in calo
del 6,9 %  rispetto all'anno 2009.

Dopo il calo record di infortuni del 2009 (10%) dovuto principalmente
agli effetti della crisi economica e del calo occupazionale, anche nel
2010 gli infortuni denunciati all'INAIL (775 mila) registrano una
flessione, dell'1,9% rispetto al 2009.

E' da osservare che i dati dell'INAIL non tengono ovviamente conto
dei cosiddetti lavoratori in nero, che l'ISTAT ha stimato per il2009
inquasi 3 milioni.

Il calo degli infortuni si è concentrato nel comparto
dell'agricoltura, che ha registrato una diminuzione del 4,8% degli
incidenti e del 10% dei casi mortali e dell'industria
(rispettivamente -4,7% e -10%). Il comparto dei servizi, invece, ha
fatto registrare una sostanziale stabilità degli infortuni (+0,4%) e
un calo del 3% degli incidenti mortali.

Particolarmente rilevante è il dato relativo al settore delle
costruzioni, che fa registrare una diminuzione di circa 10mila
infortuni (-12,4%). Una sensibile riduzione si registra anche nei
settori dell'industria pesante come la metalmeccanica (-3,5%).

Nel 2010 gli incidenti in itinere sono diminuiti di 5mila unità, con
un calo del 4,7%, mentre gli incidenti  mortali in itinere sono scesi
del 10,9%.

Tra i lavoratori stranieri sono aumentati gli infortuni dello 0,8%,
mentre i casi di morte  sono calati del 4%. Il 40% degli infortuni
agli stranieri e il 50% dei casi mortali  sono registrati tra i
lavoratori della Romania, Marocco e Albania.

Il maggior numero di denunce per infortunio sono registrate in
Lombardia (133mila casi), Emilia Romagna (106mila) e Veneto (87mila
casi).

Il Molise è la regione più "virtuosa" che registra un calo
dell'8,9% degli infortuni, mentre in Lombardia si è registrato il
calo più rilevante dei casi mortali (riduzione del 30%), seguita dal
Lazio (-8,7%).

Le denunce di malattie professionali anche nel 2010 sono aumentate,
con un incremento del 22% rispetto al 2009.

In particolare sono aumentati i casi di malattie dell'apparato
muscolo-scheletrico, passate da diecimila casi del2006 a26mila del
2010, e legate principalmente a sovraccarico biomeccanico o a
movimenti ripetuti.

L'aumento del numero di denunce di malattie professionali degli
ultimi anni è legato sia ad una serie di iniziative promosse
dall'INAIL, al fine di sensibilizzare i lavoratori e i datori di
lavoro al ricorso alla tutela assicurativa, sia all'inserimento di
diverse malattie professionali nelle nuove tabelle.

Il Ministro Maurizio Sacconi, commentando il bilancio emerso dai dati
forniti dall'INAIL, ha esaltato l'importanza della cultura della
sicurezza, che nel nostro Paese è in crescita, e ha sottolineato la
necessità di porsi obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro.

vedi l'originale (Rapporto INAIL 2010: infortuni in calo) su: http://www.mog231.it/rapporto-inail-2010-infortuni-in-calo/

MOG 231

L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001
pubblicato il: 25 agosto 2011 alle ore 17:53
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/l%e2%80%99introduzione-dei-reati-ambientali-nel-d-lgs-2312001/

Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n.
121/2011  che estende la responsabilità amministrativa  degli Enti
prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene
recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela
penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto
contro i fenomeni di danno all'ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo
25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel
trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni
ai nuovi articoli del codice penale introdotti: _"Uccisione,
distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette"_ (art. 727-bis)_;
"Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto"_ _(art__._ 733-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico
Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all'Ente le sanzioni
pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di
ottocento quote (da38.700 a1.239.200 Euro).

Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate *sanzioni interdittive,*
previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata
non superiore a sei mesi.

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività, ma
solo nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa
vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti
(art. 260 d. lgs. n. 152/2006);

b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1
e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Per la violazione dell'articolo 727-bis è prevista una sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).

Per la violazione dell'articolo 733-bis è applicata la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a
387.250 Euro).

L'inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto
legislativo n. 231/2001, impone alle  Aziende un'attenta analisi
dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a
prevenire l'accadimento di eventi che possono comportare una
*responsabilità amministrativa*, con gravi impatti sul business e
sull'immagine aziendale.

vedi l'originale (L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001) su: http://www.mog231.it/l%e2%80%99introduzione-dei-reati-ambientali-nel-d-lgs-2312001/

MOG 231

Sicurezza sul lavoro e trasparenza, impegno di Lucca negli appalti
pubblicato il: 25 agosto 2011 alle ore 12:19
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sicurezza-sul-lavoro-e-trasparenza-impegno-di-lucca-negli-appalti/

LUCCA –  Firmata dal *Comune di Lucca* un'intesa con le categorie
sindacali che mira a stringere i controlli e l'attenzione in fase di
affidamento dei *lavori pubblici*. Attenzioni in particolare riservate
agli aspetti della *trasparenza* nell'affidamento, della *sicurezza
e della prevenzione sul lavoro*.

L'accordo siglato a Palazzo Orsetti rientra in un ampio progetto che
l'Amministrazione comunale ha concordato con i sindacati e con i
pensionati  che prevede oltre ai provvedimenti sul lavoro,
agevolazioni per gli anziani e per le famiglie.

In particolare per quanto riguarda gli appalti l'impegno verterà
sul garantire la massima trasparenza e la massima qualità nel
rispetto del confronto costante con le parti sociali sui capitolati
degli appalti dei servizi socio-sanitari-assistenziali e delle
pulizie. Dovrà essere garantita l'applicazione integrale dei
contratti di settore e la tutela occupazionale degli addetti.

Per quanto riguarda la *salute e la sicurezza sul lavoro* invece il
Comune intensificherà la propria attività di controllo e ispezione
sul corretto adempimento nei cantieri edili delle indicazioni previste
dalla norma nazionale sulla sicurezza sul lavoro. Per la *prevenzione
e la tutela negli ambienti di lavoro e per il rispetto
dell'ambiente*.

"Ci siamo impegnati, in un ordine di trasparenza, a controllare, per
quanto nelle possibilità dell'amministrazione, che le ditte che si
aggiudicano gli appalti, siano in regola e attuino tutte le *normative
in merito di rispetto della sicurezza dei lavoratori*" - ha dichairato
il sindaco Mauro Favilla - "Questo perché è giusto che le opere che
si realizzano con soldi pubblici, vadano ad alimentare un mercato
virtuoso di ditte che operano in piena trasparenza, correttezza e
sicurezza".

*Per approfondire:* Appalti il Comune si impegna in una corretta
politica degli affidamenti.

vedi l'originale (Sicurezza sul lavoro e trasparenza, impegno di Lucca negli appalti) su: http://www.mog231.it/sicurezza-sul-lavoro-e-trasparenza-impegno-di-lucca-negli-appalti/

MOG 231

Sicurezza e innovazione lavoro, primi contributi PIT Prov. Pescara
pubblicato il: 25 agosto 2011 alle ore 12:43
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sicurezza-e-innovazione-lavoro-primi-contributi-pit-prov-pescara/

PESCARA – La *Provincia di Pescara* ha cominciato a erogare i primi
finanziamenti previsti dal bando *"Innovazione e competitività"*
del *PIT*. Stanno partendo *200.000 euro* destinati a undici aziende
vincitrici del bando. È una prima trance di contributi previsti dal
fondo, per un ammontare complessivo che al termine della tornata
riguarderà *2.531.084,47 euro* e settantottto aziende, delle quali
sessantuno finanziate per innovazione prodotto, diciassette per
l'eco-innovazione e la *sicurezza sul lavoro*. Con la stima di poter
indurre  in questo modo investimenti aziendali pari a sei milioni di
euro e la nascita di cento nuovi posti di lavoro.

Il PIT acronimo di "Progetto integrato territorio" consiste in un
programma con il quale la Provincia di Pescara sta attivando e
attiverà una serie di azioni intersettoriali riguardanti il settore
pubblico e quello privato e destinate alla crescita e allo sviluppo
del lavoro nel territorio. Rientra ed è previsto dal *"PRO FESR
200-2010''* della *Regione Abruzzo* ("Programma operativo regionale"),
programma tramite il quale la regione ha pianificato azioni e
finanziamenti mirati allo sviluppo del territorio. In particolare il
PIT della Provincia di Pescara è previsto dagli "Assi" I e II
rispettivamente "Innovazione" ed "Energia" e dal IV
"Turismo", e mira a valorizzare, potenziare ed espandere le
capacità turistiche, ricettive, culturali e quindi occupazionali del
pescarese.

Il PIT ha previsto e prevede per la sua esecuzione la presenza della
Provincia di Pescara come "Organismo intermedio" e preposto da
delibera di "Giunta regionale n. 528/08 Linee Guida per la
predisposizione dei PIT" all'esecuzione e al coordinamento delle
fasi che interessano il  progetto. Al fine di velocizzare le pratiche
e le prassi e "superare una certa disomogeneità qualitativa nei
territori e migliorare lo standard del processo regionale di
regolazione ed accompagnamento alla progettazione integrata".

I finanziamenti quindi recentemente accesi e messi in pagamento
rientrano nella totalità degli aspetti che la Provincia di Pescara
sta curando per il suo PIT e per conto quindi del PRO FESR 200-2010
della Regione Abruzzo. Primi contributi per un "una priorità
strategica, un'importante opportunita' per lo sviluppo economico e
sociale" - hanno dichiarato gli assessori provinciali Testa e Faieta,
per una "grande soddisfazione per il risultato conseguito, risorse
indispensabili, soprattutto in un momento in cui i vincoli imposti dal
rispetto del patto di stabilita' impediscono, spesso anche agli enti
virtuosi, di essere tempestivi nei pagamenti".

*Per approfondire:* Progetto integrato territoriale

vedi l'originale (Sicurezza e innovazione lavoro, primi contributi PIT Prov. Pescara) su: http://www.mog231.it/sicurezza-e-innovazione-lavoro-primi-contributi-pit-prov-pescara/

mercoledì 24 agosto 2011

MOG 231

Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo
pubblicato il: 24 agosto 2011 alle ore 11:31
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-nelle-case-di-riposo/

Esiste l'obbligo, da parte del datore di lavoro delle "strutture di
ricovero e cura pubbliche e private" (*art. 31, c. 6 del TU 81/08*) di
istituire il *servizio di prevenzione e protezione* purchè vi operino
oltre *50 lavoratori*. Poichè è molto diffusa fra questi soggetti 
la pratica,  per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in
*appalto a terzi* alcuni lavori (es. le pulizia dei locali), ci si
domanda se il  limite di 50 lavoratori imposto come condizione per
l'obbligatorietà dell'istituzione del  SPP,  sia raggiunto con la
somma del numero dei lavoratori dipendenti  più quello degli
operatori della ditta appaltatrice.

È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal 
solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a
questa situazione che corre l'*obbligo del datore di lavoro della
struttura di istituire il  SPP interno*, con tutti i diritti e doveri
previsti dall'art. 33 del TU citato.

Da parte sua, la *ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere
alla istituzione di un proprio SPP* ai cui addetti deve fornire,
oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui *rischi
specifici per la salute e la sicurezza* connessi all'attività 
svolta nell'ambiente di  lavoro della ditta appaltante e ciò per
effetto di quanto prescritto dall'*art. 26 del TU* (obblighi connessi
ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Il comma 8 del  successivo art. 31 considera l'ipotesi di strutture
di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso
prevede la possibilità che venga istituito *un unico servizio di
prevenzione e protezione*.

vedi l'originale (Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo) su: http://www.mog231.it/il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-nelle-case-di-riposo/

MOG 231

Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo
pubblicato il: 24 agosto 2011 alle ore 11:31
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-nelle-case-di-riposo-2/

Esiste l'obbligo, da parte del datore di lavoro delle "strutture di
ricovero e cura pubbliche e private" (*art. 31, c. 6 del TU 81/08*) di
istituire il *servizio di prevenzione e protezione* purchè vi operino
oltre *50 lavoratori*. Poichè è molto diffusa fra questi soggetti 
la pratica,  per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in
*appalto a terzi* alcuni lavori (es. le pulizia dei locali), ci si
domanda se il  limite di 50 lavoratori imposto come condizione per
l'obbligatorietà dell'istituzione del  SPP,  sia raggiunto con la
somma del numero dei lavoratori dipendenti  più quello degli
operatori della ditta appaltatrice.

È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal 
solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a
questa situazione che corre l'*obbligo del datore di lavoro della
struttura di istituire il  SPP interno*, con tutti i diritti e doveri
previsti dall'art. 33 del TU citato.

Da parte sua, la *ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere
alla istituzione di un proprio SPP* ai cui addetti deve fornire,
oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui *rischi
specifici per la salute e la sicurezza* connessi all'attività 
svolta nell'ambiente di  lavoro della ditta appaltante e ciò per
effetto di quanto prescritto dall'*art. 26 del TU* (obblighi connessi
ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Il comma 8 del  successivo art. 31 considera l'ipotesi di strutture
di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso
prevede la possibilità che venga istituito *un unico servizio di
prevenzione e protezione*.

vedi l'originale (Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo) su: http://www.mog231.it/il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-nelle-case-di-riposo-2/

martedì 23 agosto 2011

MOG 231

Salute e igiene lavoro, bando Molise per adeguamento centri anziani
pubblicato il: 23 agosto 2011 alle ore 12:23
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/salute-e-igiene-lavoro-bando-molise-per-adeguamento-centri-anziani/

CAMPOBASSO – La *Regione Molise* ha approvato un *bando di
finanziamento* finalizzato alla messa a norma e all'adeguamento
delle *strutture regionali destinate alle persone anzian*e. Un
finanziamento che riguarda sia i centri sociali aggregativi, ovvero
gli spazi comunali e di quartiere frequentemente utilizzati per
attività di ritrovo, sociali, abituali; sia le strutture sanitarie
residenziali.

*2.400.000 Euro* la somma messa a disposizione della Giunta regionale,
per progetti che per essere ammessi in gara dovranno innanzitutto
prevedere le seguenti priorità:

* Adeguamento alle vigenti disposizioni in tema *sicurezza e igiene
del lavoro*;

* abbattimento delle *barriere architettoniche*.

Il finanziamento sarà in questo modo distribuito: l'80% della somma
sarà destinata a progetti per strutture residenziali; il 20% per i
centri anziani.

"I lavori finanziabili sono quelli *indispensabili per
l'incremento della sicurezza, della maggiore fruibilità degli
ambienti, l'eliminazione delle barriere architettoniche*" – ha
dichiarato Angiolina Fusco Perrella Assessore al lavoro della Regione
Molise  –  "opere strettamente necessarie a consentire
l'adeguamento della struttura. L'intervento è finalizzato alla
qualificazione e all'integrazione con il territorio dei servizi
residenziali destinati alla popolazione anziana".

Si può presentare domanda entro la metà di settembre.

vedi l'originale (Salute e igiene lavoro, bando Molise per adeguamento centri anziani) su: http://www.mog231.it/salute-e-igiene-lavoro-bando-molise-per-adeguamento-centri-anziani/

lunedì 22 agosto 2011

MOG 231

Per un illuminamento adeguato ai locali e alla tipologia delle mansioni
pubblicato il: 22 agosto 2011 alle ore 12:03
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/per-un-illuminamento-adeguato-ai-locali-e-alla-tipologia-delle-mansioni/

Nel *DVR* deve trovare spazio l'*esame di tutti i possibili rischi*
presenti allo scopo di accertarsi che i livelli di *illuminazione
degli ambienti di lavoro* siano conformi con i requisisti di
illuminamento richiesti dalla norma *UNI 12464-1* emanata
dall'Unione Europea nel 2004.

La norma specifica i requisiti di illuminazione  che corrispondono
alle esigenze di *comfort visivo* e di *prestazione visiva* di persone
aventi normale capacità visiva. La UNI 12464-1  viene
periodicamente  aggiornata (c'è l'edizione 2011), analizza i
*compiti visivi dei dipendenti* ed elenca  i corrispondenti *livelli
di confort* visivo con riferimento ai *livelli di illuminamento, al 
grado di abbagliamento  e all'uniformità visiva*.

Cosicchè vi appaiono descritte le aree, i *compiti,* le attività
(aree esterne di circolazione, locali non usati con continuità per
scopi di lavoro, compiti con semplici requisiti visivi, compiti con
requisiti visivi medi, compiti con requisiti visivi di precisione,
compiti con requisiti visivi difficili, compiti con requisiti visivi
speciali, svolgimento di compiti visivi molto precisi) con i
corrispondenti *livelli di illuminamento obbligatori* se si vuole fare
*prevenzione dallo specifico rischio*.

Qui di seguito,  alcuni livelli di illuminamento prescritti in
relazione al lavoro svolto e alle *caratteristiche dell'ambiente
operativo*.

I *locali di deposito di materiali grossolani* devono essere dotati di
impianti che garantiscano livelli di illuminazione di almeno 10 lux; i
*locali di passaggio, i corridoi e le scale*, livelli di illuminazione
non inferiori a 20 lux; i *locali  per lavori grossolani*, livelli
non inferiori a 40 lux; nei *lavori di media finezza*, livelli di
illuminazione non inferiori a 100 lux; gli ambienti per lavori fini ,
livelli di illuminazione non inferiori a 200 lux; per *lavori
finissimi,* livelli di illuminazione non inferiori a 300 lux;  le
*strade interne* di stabilimento devono essere dotate di impianti che
garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux; gli
ingressi di stabilimento, livelli di illuminazione non inferiori a 50
lux; le *piattaforme di carico/scarico*, livelli di illuminazione non
inferiori a 100 lux;  i *cantieri edili*, livelli di illuminazione
non inferiori a 100 lux; i siti in cui si svolgono lavori di scavo,
livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux.

Un'adeguata illuminazione degli ambienti di lavoro garantisce ai
dipendenti la *corretta visione dell'oggetto* su cui si sta
lavorando ed evita così anche l'*assunzione di posture errate*,
sconsigliate dai principi base dell'ergonomia.

vedi l'originale (Per un illuminamento adeguato ai locali e alla tipologia delle mansioni) su: http://www.mog231.it/per-un-illuminamento-adeguato-ai-locali-e-alla-tipologia-delle-mansioni/

MOG 231

Formazione sicurezza sul lavoro a finanziamento in Prov. di Modena
pubblicato il: 22 agosto 2011 alle ore 11:36
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/formazione-sicurezza-sul-lavoro-a-finanziamento-in-prov-di-modena/

MODENA – Pubblicato dalla *Provincia di Modena* un bando di *300
mila Euro* per il finanziamento di *attività formative destinate alla
sicurezza sul lavoro*. Per attività destinate alla formazione nei
settori del territorio considerati maggiormente a rischio:
agricoltura, edilizia, meccanica, trasporti, lavorazione delle carni e
ceramica.

Lottare contro g*li infortuni e le malattie professionali*, la
*prevenzione dai rischi e la tutela di condizioni di lavoro sicure*.
Questi gli obiettivi del finanziamento, finalizzato alla promozione di
comportamenti corretti negli ambienti lavorativi orientanti alla
mantenimento costante di condizioni di sicurezza. Il bando è
destinato alla pianificazione di corsi di formazione che dovranno
partire dal prossimo autunno e che dovranno interessare *sia i
lavoratori che i datori di lavoro*, con particolare attenzione rivolta
ai lavoratori stagionali in agricoltura, piccole e medie imprese,
autonomi e parasubordinati, stranieri.

"È necessario *continuare a tenere alta l'attenzione* e migliorare
l'attività di prevenzione non obbligatoria soprattutto nei settori
più esposti" - ha dichiarato Francesco Ori, assessore provinciale al
Lavoro e alla formazione professionale - "e, in particolare, in un
periodo difficile come questo dal punto di vista economico in cui i
tagli alla sicurezza o il ricorso al lavoro nero rappresentano una
tentazione forte e un rischio evidente».

Il piano di finanziamento rientra nelle attività del *"Coordinamento
provinciale per la sicurezza sul lavoro"* ed è stato condiviso con le
parti sociali. Si può rispondere alla gara presentato la propria
domanda di adesione entro il *27 ottobre 201*1. Possono partecipare al
bando enti formativi o gruppi di imprese.

*Per informazioni:* Promuovere la sicurezza sul lavoro nelle aziende,
portale Provincia di Modena

vedi l'originale (Formazione sicurezza sul lavoro a finanziamento in Prov. di Modena) su: http://www.mog231.it/formazione-sicurezza-sul-lavoro-a-finanziamento-in-prov-di-modena/

venerdì 19 agosto 2011

MOG 231

Attività di prevenzione incendi, i dati dei VV.F. al 15 agosto
pubblicato il: 19 agosto 2011 alle ore 11:43
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/attivita-di-prevenzione-incendi-i-dati-dei-vv-f-al-15-agosto/

ROMA – Pubblicata dal *Vigili del Fuoco* la presentazione dei *dati*
inerenti la propria attività illustrati al Ministro degli interni
roberto Maroni il giorno di Ferragosto. Dati riguardanti il proprio
impegno negli *interventi, nella prevenzione, nella formazione*.

La prima tranche di numeri mostrati ha riguardato l'*attività nella
prevenzione incendi* condotta dal corpo nazionale dal gennaio al
giugno 2011. Nel periodo indicato tutto il personale ma in particolar
modo la componente tecnica formata da più di mille ingegneri,
architetti, geometri e periti ha sostenuto più di *centomila
provvedimenti*. Migliaia di *sopralluoghi, interventi di controllo e
vigilanza* presso *attività civili, industriali, negli ambienti di
lavoro*. Un'attività costante al fine di constatare la corretta
*adozione dei richiesti requisiti di sicurezza antincendio*, per la
quale i VV.F. "hanno consentito di *ridurre il rischio di incendi
nelle aziende e nei luoghi di lavoro*".

La relazione ha pubblicato oltre ai dati riguardanti la sicurezza e il
lavoro, cifre referenti il resto delle numerose e note attività del
corpo nazionale. A cominciare all'assistenza post sisma che ha
interessato L'Aquila e l'Abruzzo. Dal 1° gennaio 2011 al recente
10 agosto i Vigili del Fuoco hanno eseguito *4.250 interventi* per
verifiche, rimozione di strutture pericolanti, coperture di tetti e
recupero di oggetti personali e beni. Gli interventi sono stati
eseguiti da un dispositivo di intervento poggiato su 74 unità al
giorno.

*17.601* invece gli interventi per dirimere gli incendi boschivi fino
al 10 agosto, operazioni condotte da *100* squadre operative formate
da personale di turno e vigili volontari. *420.792* gli interventi di
soccorso tecnico nello stesso arco temporale; *82* i presidi di
soccorso istituiti sulle grandi arterie turistiche, in mare e nelle
isole minori per supportare esodi e affollamenti estivi; *552* i
giovani accolti nei "Campo giovani" di propria competenza.

*Per approfondire:* I dati presentati dai Vigili del fuoco (PDF)

vedi l'originale (Attività di prevenzione incendi, i dati dei VV.F. al 15 agosto) su: http://www.mog231.it/attivita-di-prevenzione-incendi-i-dati-dei-vv-f-al-15-agosto/

MOG 231

Prevenzione cadute dall'alto, gruppo di lavoro Regione Umbria
pubblicato il: 19 agosto 2011 alle ore 10:52
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/prevenzione-cadute-dall%e2%80%99alto-gruppo-di-lavoro-regione-umbria/

PERUGIA – La *Giunta della Regione Umbria* ha approvato la
costituzione di un "*Gruppo di lavoro tecnico* per la
predisposizione delle *Linee guida per la prevenzione delle cadute
dall'alto*". Una squadra operativa che dedicherà le proprie
attenzioni alla *sicurezza nei cantieri* e alla *prevenzione degli
incidenti che accadono sui ponteggi*.

Il gruppo sarà composto da dodici membri in rappresentanza delle
istituzioni amministrative, economiche e sanitarie della Regione.
Quattro componenti proverranno dalla *Regione Umbria* stessa, in
particolare dal Servizio opere pubbliche, dal Servizio giuridico, dal
Servizio prevenzione e dal Servizio sanità veterinaria e sicurezza
alimentare; quattro rappresentanti verranno invece nominati dalle
*ASL* del territorio; un membro dall'*Ordine degli ingegneri* delle
Province di Perugia e Terni; uno dall'*Ordine degli architetti
paesaggisti pianificatori e conservatori* ancora delle Province
suddette; uno dal *Collegio geometri e geometri laureati* del medesimo
territorio sopraccitato; uno dall'*Ordine Collegio dei periti
industriali e periti industriali* laureati.

Compiti della neonata formazione saranno quelli di redigere linee
guida ed elaborati tecnici utili per la comprensione e l'osservanza
di *norme per la prevenzione e l'accesso*, per il *transito e
l'esecuzione dei lavori*, i dispositivi di *ancoraggio*, i
*requisiti di sicurezza a conoscenza del progettista*, la conformità
dell'*installazione*. In un impegno totale finalizzato alla
sensibilizzazione delle aziende, della comprensione della legge al
fine di preparare *"i committenti, i professionisti e le imprese alla
progettazione, all'installazione e all'uso dei dispositivi di
sicurezza"*.

Le linee guida elaborate saranno inoltre il punto di partenza, il
riferimento per una *proposta di legge* che la Giunta intenderà
presentare al fine di regolamentare misure preventive e protettive per
i lavori in quota. A coordinare il gruppo sarà l'ing. Patrizia
Macaluso.

"Il gruppo di lavoro nasce dalla constatazione che le misure di
protezione, che i lavoratori devono adottare nelle attività
lavorative che li espongono al pericolo di cadute dall'alto, in
realtà non riescono a *ridurre i gravissimi rischi* che ne
conseguono" – ha dichiarato l'assessore regionale Stefano Vinti
primo firmatario e promotore dell'iniziativa - "tanto che, ancora
oggi, questo tipo di incidenti sono la *prima causa di morte o di
infortunio e di sanzioni emesse nelle attività produttive*, con oltre
il 47% sul totale. Il *miglioramento della sicurezza, dell'igiene e
della salute sul luogo di lavoro*, è da sempre l'obiettivo primario
ed essenziale che si tenta di conseguire, ma dati così allarmanti
sulle cadute dall'alto impongono un intervento ancor più mirato,
che vada a colmare quella vacatio legis sui lavori in quota".

vedi l'originale (Prevenzione cadute dall'alto, gruppo di lavoro Regione Umbria) su: http://www.mog231.it/prevenzione-cadute-dall%e2%80%99alto-gruppo-di-lavoro-regione-umbria/

giovedì 18 agosto 2011

MOG 231

Le misure contro il reato di caporalato
pubblicato il: 18 agosto 2011 alle ore 12:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/le-misure-contro-il-reato-di-caporalato/

Nel totale della discussione politica sulla manovra finanziaria
contenuta nel Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", 
pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011, interessa in modo specifico
al lettore, anche per i riflessi che esso assume in materia di 
sicurezza sul lavoro, il testo dell'*Art. 12* del decreto legge,
riguardante il *caporalato*. Un articolo qui riprodotto integralmente:

"1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i
seguenti:  «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque svolga un'*attività organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa
caratterizzata da sfruttamento,* *mediante violenza, minaccia, o
intimidazione,* approfittando dello stato di bisogno o di necessità
dei lavoratori, è punito con la *reclusione da cinque a otto anni e
con la multa da 1.000 a 2.000 euro* per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) La sistematica *retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme* dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica *violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro*, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di *violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*, tale da esporre il
lavoratore a pericolo per la *salute, la sicurezza o l'incolumità
personale*;
4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni di lavoro metodi di
sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

L'art. 12,  che ormai passa come *misure "contro  il  reato di
caporalato"*,  punisce come  aggravante specifica (con l'aumento
della pena da un terzo alla metà):

a) La circostanza che il *numero di lavoratori reclutati sia superiore
a tre*;
b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano *minori in
età non lavorativa*;
c) che con l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro,
si siano  esposti i lavoratori intermediati, a *situazioni di grave
pericolo*, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro.

La condanna per il reato di caporalato comporta anche pene accessorie
che possono consistere nell'*esclusione per un periodo di due anni da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello
Stato* o di altri enti pubblici  e dell'Unione europea,
all'*interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche* o
delle imprese, al *divieto di concludere contratti di appalto*, di
cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti
la pubblica amministrazione.

vedi l'originale (Le misure contro il reato di caporalato) su: http://www.mog231.it/le-misure-contro-il-reato-di-caporalato/

MOG 231

Cultura della sicurezza sul lavoro, tre giorni nell'Estate Spezzina
pubblicato il: 18 agosto 2011 alle ore 12:08
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/cultura-della-sicurezza-sul-lavoro-tre-giorni-nell%e2%80%99estate-spezzina/

LA SPEZIA – "*Ricordare le donne e gli uomini che hanno perso o
stravolto la loro vita a causa di un infortunio sul lavoro*, far
giungere tutta la solidarietà a quanti li hanno amati e continuano ad
amarli, non dimenticare, dire basta! agli infortuni sul lavoro", 
queste le motivazioni che animeranno una tre giorni di *eventi
dedicati alla sicurezza sul lavoro* in programma a *La Spezia*. *Dal
29 al 31 agosto*.

Un film, uno spettacolo teatrale, un concerto, tre eventi per
richiamare l'attenzione dei convenuti sul *dramma degli infortuni
sul lavoro e sull'importanza delle misure di prevenzione e tutela*.

La tre giorni, inserita nel calendario dell' "Estate Spezzina"
andrà in scena nella Pinetina del Centro Allende ed è stata
organizzata da *"Oltre…le parole – Associazione familiari vittime
sul lavoro"* in collaborazione con il *Comune di La Spezi*a, la
Direzione ligure *INAIL* sede di La Spezia, il *cinema "Il
nuovo"*.

Lunedì *29 agosto* in programma la proiezione del film *"Il posto
dell'anima"* di Riccardo Milani con Silvio Orlando, Paola
Cortellesi, Michele Placido e Claudio Santamaria. Martedì *30 agosto*
lo spettacolo teatrale *"Oltre. La vita è nuova"* curato dal
gruppo culturale Gèrald de Nerval con testi di Marco Galignano e
musice di Eleonora Beddini. Mercoledì 31 infine il live doppio con
*The Blake* e *Spoonful*.

""Anche se i dati registrano un trend in lieve riduzione, gli
*infortuni sul lavoro rappresentano ancora un'emergenza*" –ha
dichiarato Carmelo Faliti Direttore INAIL sede La Spezia – "È
dunque indispensabile *sensibilizzare la cittadinanza*, con la
collaborazione di quei soggetti che sul territorio intendono
sviluppare conoscenze e *diffondere la cultura della sicurezza e della
salute negli ambienti di lavoro*, anche con iniziative culturali che
riescano ad *attrarre l'attenzione e stimolare la riflessione* su
questa tematica di forte impatto e rilevanza sociale" .

vedi l'originale (Cultura della sicurezza sul lavoro, tre giorni nell'Estate Spezzina) su: http://www.mog231.it/cultura-della-sicurezza-sul-lavoro-tre-giorni-nell%e2%80%99estate-spezzina/

mercoledì 17 agosto 2011

MOG 231

Pensionamento in attività faticose, quali i lavoratori aventi diritto
pubblicato il: 17 agosto 2011 alle ore 12:22
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/pensionamento-in-attivita-faticose-quali-i-lavoratori-aventi-diritto/

ROMA -  Pubblicata dal *Ministero del lavoro e delle politiche
sociali* la *Circolare 10 agosto 2011, n. 22* riguardante il 
*"D.Lgs. n. 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - Prime
indicazioni operative"*, circolare che arriva a fornire chiarimenti
su *quali lavoratori avranno diritto al pensionamento* e che potranno
presentare domanda a partire dal prossimo *30 settembre 2011*.

In attesa delle definizione della disciplina concernente le esatte e
definitive modalità di attuazione del decreto, modalità che viene
segnalata in corso di perfezionamento e in via di pubblicazione, il
dicastero ha diramato questo documento nel quale chiarisce quali
saranno le *tipologie di lavoro sensibili al pensionamento
anticipato*, le misure di beneficio, la compilazione e la
comunicazione della domanda.

Lo stesso Ministero era già intervenuto due mesi fa nei riguardi del
medesimo decreto affrontando nella "Circolare 15/2011'' la definizione
di linea catena e lavoro notturno, ambiti ovviamente rientranti nella
definizione di attività faticose e pesanti, e contestualmente gli
obblighi e lo conseguenti modalità per i datori di lavoro impegnati
in tali ambienti di comunicare al dicastero stesso la propria
pertinenza e quindi il proprio coinvolgimento nel nuovo iter
previdenziale.

Ora una seconda circolare, nella quale ci si riferisce a coloro i
quali saranno prossimi a trasmettere le domanda di accesso al
beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano "già
*maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre
2011*".

I lavoratori interessati dal D.Lgs. n. 67/2011 "*fermi restando il
requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni
e il regime di decorrenza del pensionamento vigente* al momento della
maturazione dei requisiti agevolati" sono:

* *Dipendenti:*

* "Lavori in *galleria, cava o miniera*: mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

* lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle *cave di
-materiale di pietra* e ornamentale;

* lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di
avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

* lavori in *cassoni ad aria compressa*;

* lavori svolti dai *palombari*;

* lavori *ad alte temperature*: mansioni che espongono ad alte
temperature, quando non sia possibile adottare misure di
prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti
alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei
refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

* lavorazione del *vetro cavo*: mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

* lavori *espletati in spazi ristretti*, con carattere di prevalenza
e continuità ed in particolare delle attività di *costruzione,
riparazione e manutenzione navale*, le mansioni svolte
continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture;

* lavori di *asportazione dell'amianto*: mansioni svolte con
carattere di prevalenza e continuità".

* *Lavoratori notturni*, da intendersi quali:

* Lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g, D.Lgs. n. 66/2003
(ossia qualsiasi lavoratore, di *tutti i settori di attività, il
cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni*),
che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito
alla lett. d) del predetto comma 2 (ossia il periodo di *almeno
sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte
e le cinque del mattino*), per almeno 6 ore per un numero minimo
di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso
tra il 1 ° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;  non inferiore a 64
per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal
1° luglio 2009;

* lavoratori che prestano la loro *attività per almeno tre ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino* per
periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

* Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le
*voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro* cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro
impegnati all'interno di un processo produttivo in serie:
prodotti *dolciari*, lavorazione e trasformazione delle *resine
sintetiche* e dei materiali polimerici termoplastici e
termoindurenti, produzione di articoli finiti, *additivi per
bevande e altri alimenti*, *macchine per cucire e macchine
rimagliatrici* per uso industriale e domestico, costruzione di
*autoveicoli* e di rimorchi, *apparecchi termici* di produzione di
vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento,
*elettrodomestici* altri strumenti ed apparecchi, confezione con
*tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori*, *confezione
di calzature* in qualsiasi materiale, anche limitatamente a
singole fasi del ciclo produttivo.

* *Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9
post*i, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto al pensionamento anticipato spetta ai lavoratori impiegati
nelle categorie sopra elencate e ai lavoratori che abbiano svolto tale
mansione per almeno sette degli ultimi dieni anni di attività per le
pensioni che avranno decorrenza nel 2017; la metà della vita
lavorativa per la decorrenza del 2018.

*Per approfondire su Quotidiano Sicurezza:*
Lavori usuranti, notturni e linea catena, circolare ministeriale
Lavori usuranti e pensionamento, pubblicato l'atteso decreto

Il *testo completo* della Cir. 10 agosto 2011, n. 22 - D.Lgs. n.
67/2011 - Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - Prime indicazioni
operative pubblicato sul sito *OLYMPUS*.

vedi l'originale (Pensionamento in attività faticose, quali i lavoratori aventi diritto) su: http://www.mog231.it/pensionamento-in-attivita-faticose-quali-i-lavoratori-aventi-diritto/

MOG 231

Rischi conosciuti e colpevole mancanza di misure
pubblicato il: 17 agosto 2011 alle ore 12:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/rischi-conosciuti-e-colpevole-mancanza-di-misure/

Se il *lavoratore ha tenuto una condotta imprudente* tale da
procurarsi un infortunio, il *datore di lavoro è esonerato dalla
responsabilità sull'accaduto?* La risposta è no. Ma si deve
dimostrare che la condotta del lavoratore è stata "determinata" o
anche solo "agevolata" da un assetto organizzativo del lavoro non
rispettoso delle norma antinfortunistiche. E ciò perchè, a mente
dell'*art. 2087 del cc*, il *datore di lavoro "è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure* che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono *necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro*".

Così ha stabilito la *Corte di Cassazione nella sentenza n. 14507 del
1° luglio 2011*, con la quale si è ribadito un importantissimo
principio, peraltro già affermato in altre precedenti pronunce (ad
es. Cass. Sez. lav. n. 5024 del 2004), secondo cui la responsabilità
sussiste quando il datore, pur conoscendo - oppure ignorando
colpevolmente - l'assetto organizzativo deficitario sotto il profilo
"sicurezza", abbia *omesso di apportare tutte quelle misure che
avrebbero eliminato ogni rischio* per il lavoratore in quel
determinato contesto lavorativo.

Sulla colpevolezza del datore di lavoro che ignora la condizione non
conforme dell'ambiente di lavoro ai fini della sicurezza, conviene
fare alcune considerazioni sulla scorta della costante giurisprudenza.

A proposito dell'*ignoranza tecnica* (riferita, nello specifico alle
misure riguardanti l'utilizzo di macchinari), richiamo la sentenza
della IV Sez. della Cassazione penale, num. 11449 del 1999, che
osserva: "il responsabile legale di una impresa, anche a prescindere
da un suo intervento diretto sui macchinari o da disposizioni fornite
al riguardo, non può addurre a propria difesa l'ignoranza tecnica
riguardante i macchinari in ordine alle previste misure di sicurezza".

E ancora, la sentenza 10164 del 1994, Cassazione Pen., Sez IV, secondo
cui "l'art. 2087 c.c.,   nell'affermare che l'imprenditore è
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a *tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore*, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi
alle nuove acquisizioni tecnologiche".

vedi l'originale (Rischi conosciuti e colpevole mancanza di misure) su: http://www.mog231.it/rischi-conosciuti-e-colpevole-mancanza-di-misure/

martedì 16 agosto 2011

MOG 231

Verifiche attrezzature lavoro, chiarimenti per l'abilitazione
pubblicato il: 16 agosto 2011 alle ore 12:33
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/verifiche-attrezzature-lavoro-chiarimenti-per-l%e2%80%99abilitazione/

ROMA – Pubblicata dal *Ministero del lavoro e delle politiche
sociali* la "*Circolare 21 dell'8 agosto 2011 - Verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro* - Primi chiarimenti in ordine al
contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.M.
11.04.11''. Il documento arriva a  fornire chiarimenti riguardanti il
recentemente prorogato Decreto 11 aprile 2011 (Verifica periodica
attrezzature, proroga Decreto 11 aprile), che riguardano in
particolare la possibilità di aziende e professionisti che abbiano la
necessaria competenza e formazione di essere *inscritti nell'elenco
dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche in
sostituzione degli enti nazionali preposti, INAIL e ASL*.

Il decreto per il quale la circolare si spende ricordiamo essere stato
pubblicato al fine di disciplinare "le modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di
lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e
individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL
possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai
sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008,
per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71,
comma 11". Le *attrezzature da lavoro interessate e citate
dall'allegato VII del Testo unico sulla sicurezza* sono gli
"apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e
idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC); sollevamento persone
(Gruppo SP);  gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR); generatori di
vapore d'acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi); generatori di
calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti; centrali
di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili".

Deputati di base a tali controlli sono ASL e INAIL (in precedenza
ISPESL), ma tutte e due sono autorizzate dal legislatore ad avvalersi
"del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati".

La circolare recentemente diramata dal Ministero del lavoro arriva a
fornire *chiarimenti riguardanti il come i soggetti pubblici o privati
suddetti possono avanzare la propria candidatura* e quindi iscriversi
all'elenco degli abilitati alla verifica.

Sette i punti nei quali di dipana la nuova comunicazione ministeriale
e ognuno di essi riguarda il punto 1.1 dell' *"Allegato III
Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei
soggetti"* del Decreto 11 aprile 2011.

Innanzitutto l'istanza. La domanda di iscrizione veniva segnalata
come possibile anche per via telematica. Il Ministero ha ritenuto
opportuno ora con la sua circolare specificare l'indirizzo email al
quale riferirsi. Che è *dgtutelalavoro@mailcert.gov.it*.

Ancora, in riferimento ai documenti da allegare alla domanda:

* Il *responsabile tecnico* deve essere unico per il soggetto da
abilitare;

* Per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività
occorre indicare l'*elenco delle attrezzature di cui si chiede
l'abilitazione* nonché lo specifico *personale addetto* alle
verifiche delle singole attrezzature;

* Occorre allegare all'istanza p*lanimetrie in scala adeguata della
sede centrale e di quelle Regionali* in cui si intende operare,
corredale di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e
dati catastali.

Infine, in *relazione ai requisiti professionali* necessari per poter
presentare domanda, indicati dall'allegato I del Decreto 11 aprile
2011 che sono

* Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo
A, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17020*, emesso da ente
di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del
regolamento CE 765/2008; con scopo di accreditamento evidenziante
la competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore
oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione
conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
adeguatamente documentata; che garantisca competenza dei soggetto
richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di
abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità
propria e ciel proprio personale rispetto alle attività di
progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione
manutenzione commercializzazione  gestione eventualmente legate
in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui
all'*allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008*";

la circolare chiarisce che in assenza di certificato di accreditamento
succitato:

* Il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del DPR
445/2000 [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (ndr)]
di essere *indipendente dalle parti interessate* e cioè dal
progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente,
proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature
sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di
una qualsiasi delle suddette parti;

* il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale
responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000,
di *non essere il progettista, costruttore, fornitore,
installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore
delle attrezzature sottoposte a verifica*, né siano il
rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;

* il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto
nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiari, ai
sensi del DPR 445/2000, di *non essere impegnato in attività che
possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio* e con
l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica,
ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel
progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e
manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di
attrezzature similari in concorrenza:

* il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del
DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso
ai servizi del soggetto richiedente, che *non devono sussistere
indebiti condizionamenti finanziari o di altra nature*, che le
procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono
essere gestite in modo non discriminatorio.

Ogni *variazione di diritto o di fatto* operata dai soggetti che
saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che, su "conforme parere della Commissione di
cui al D.M. 11.04.11, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno
della variazione comunicata".

Al momento dell'iscrizione all'elenco i soggetti accreditati
dovranno infine mostrare e documentare di:

* Disporre di un *organigramma generale* che evidenzi, in maniera
dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si
intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente
decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico.
[...] Il *responsabile tecnico* deve essere un dipendente del
soggetto abilitato ed avere una *comprovata esperienza
professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o
controllo di prodotti, impianti e costruzioni*".

*Per approfondire:* la Circolare n212011 verifiche periodiche
attrezzature di lavoro sul sito del Ministero.

vedi l'originale (Verifiche attrezzature lavoro, chiarimenti per l'abilitazione) su: http://www.mog231.it/verifiche-attrezzature-lavoro-chiarimenti-per-l%e2%80%99abilitazione/