lunedì 16 ottobre 2017

L’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Tra le perplessità più frequenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è soprattutto quella legata all'incertezza circa la propria formazione come datore di lavoro e su quella da far fare ai lavoratori. In particolare il Datore di Lavoro non ha chiaro su come deve comportarsi e quali sono gli obblighi per la propria ditta.
L’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel comma 4 dello stesso articolo si precisa il "quando" la suddetta formazione deve essere impartita ai lavoratori:
“art 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
La formazione dei lavoratori neoassunti così come quella dei nuovi  dirigenti e preposti deve avvenire anteriormente all'avvio dell'attività lavorative.
Se ciò non risulta possibile contestualmente all'assunzione, la formazione stessa deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.

I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione di un dipendente nuovo assunto ma il periodo entro il quale lo stesso deve comunque completarla.
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