venerdì 20 ottobre 2017

Negli artt. 11 e 12 del Regolamento 679/2016 sono stabilite, in via generale, le modalità per l'esercizio di "tutti i diritti" da parte degli interessati.

E' opportuno che i "titolari di trattamento dei dati" adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a differenza del Codice Privacy – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica).

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.

Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).

La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.

Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti (artt. 15-22), il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e) ).

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma possono esservi eccezioni (si veda il paragrafo "Cosa cambia").

Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6).

Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica).

In questo senso, in via generale, possono continuare a essere applicate tutte le deroghe previste dall'art. 8, comma 2, del Codice in quanto compatibili con le disposizioni citate. Al riguardo, il Garante sta valutando la piena rispondenza delle disposizioni citate in tale articolo del Codice con i requisiti fissati per la legislazione nazionale dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento.

MODI S.r.l. di Mestre Spinea Venezia effettua per le Aziende del Veneto interessate, una valutazione "Privacy" svolgendo un’analisi approfondita e fornisce un supporto nell’implementazione del "piano di adeguamento" e la formazione al personale coinvolto.

MODI S.r.l. è contattabile via chat, via e-mail e telefonicamente anche da mobile al numero verde gratuito 800300333.

Per la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI S.r.l. è disponibile al numero verde 800300333.

MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it



Nessun commento:

Posta un commento