martedì 9 maggio 2017

L'adozione di un Modello Organizzativo 231/2001 allo stato attuale non è un obbligo di legge, la sua attuazione è volontaria.

L'adozione di un Modello Organizzativo 231/2001 allo stato attuale non è un obbligo di legge, la sua attuazione è volontaria. Vengono rilevate localmente specifiche normative, che impongono in taluni casi l'adozione del Modello per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione o per ricevere specifici accreditamenti. 

Ad esempio si ricorda che la Regione Lombardia prevede l'obbligo di dotarsi di un Modello 231/01 per gli Enti di Formazione che vogliano chiedere/mantenere l'accreditamento presso l'Albo regionale degli operatori per i servizi di istruzione e formazione professionale. 

Escludendo alcuni casi specifici, dotarsi di un Modello Organizzativo 231/01 non è un obbligo, ma esserne sprovvisti significa correre costantemente il rischio di incorrere in sanzioni tali da mettere in seria difficoltà tutta l'organizzazione aziendale, specialmente in ambito di salute e sicurezza ed ambientale.

E' opportuno infine ricordare che secondo Giurisprudenza ormai consolidata, gli Amministratori che non adottino un Modello Organizzativo possono essere oggetto di azione sociale di responsabilità ex Art. 2393 C.C. da parte dei soci danneggiati a seguito di una sanzione per responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/01, in quanto nell'ambito del loro operato avrebbero dovuto tener conto di tale normativa e dotare l'organizzazione dello strumento di protezione: il Modello 231/01. 

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